Apprendistato - Edilizia, industrie e cooperative
Con l’accordo del 4 aprile 2019, le parti sociali hanno disciplinato, per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative, l'apprendistato per i contratti stipulati dal 1° aprile 2019. Di seguito sono riportati i punti principali:
Apprendistato professionalizzante
Condizioni di applicabilità
Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, possono essere stipulati nuovi contratti di apprendistato professionalizzante qualora le imprese abbiano mantenuto in servizio, con contratto a tempo indeterminato, almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
Limiti numerici
Il numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso l'impresa. Nelle aziende con meno di 10 unità il rapporto non può superare il 100%.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
La disciplina di tale tipologia di contratto è rimessa alle regioni o al D.M. 12 ottobre 2015.
La durata massima è pari a:
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattarci ai seguenti recapiti:
lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30 presso la segreteria di via Spagna, snc a Casarano;
tel./fax 0833.512645 - cell 327.0906084 – mail: info@entesantacecilia.it
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