Cumulabilita' degli sgravi contributivi per le misure Bonus Occupazione Giovani e Bonus Occupazione NEET
Il 2018 riserva importanti sgravi a livello contributivo per le aziende che intendono assumere, alcuni dei quali possono anche cumularsi.
Con il Bonus Occupazione Giovani (istituito dalla Legge Finanziaria 2018), il datore di lavoro può fruire per 36 mesi dell’esonero del 50% dei contributi previdenziali a suo carico entro la soglia di € 3.000 annui qualora assuma giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (fino a 34 per il solo 2018) e che non abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la sola esclusione dei periodi di apprendistato svolti in azienda. Tale esonero sale al 100% della contribuzione nel caso di assunzione a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (per approfondire v. Circolare INPS 40/2018).
Con il Bonus Occupazione NEET (rientrante nel Programma Europeo “Garanzia Giovani”), il datore di lavoro può fruire per 12 mesi dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a suo carico entro la soglia di € 8.060 annui qualora assuma giovani – anche con contratto a di Apprendistato Professionalizzante – iscritti al Programma “Garanzia Giovani” tra i 16 ed i 24 anni o tra i 25 ed i 29 anni, ma che da almeno 6 mesi siano privi di impiego regolarmente retribuito o non siano in possesso del diploma di scuola superiore o che abbiano concluso la formazione a tempo pieno da meno di 2 anni (per approfondire v. Circolare INPS 48/2018). Qualora vengano rispettati tutti i requisiti tale bonus è cumulabile con quello Occupazione Giovani.
Con il Bonus Occupazione Mezzogiorno, il datore di lavoro può fruire per 12 mesi dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a suo carico entro la soglia di € 8.060 annui qualora assuma giovani tra i 16 ed i 34 anni, la cui prestazione lavorativa si svolga nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro (per approfondire v. Circolare INPS 49/2018).
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