DAL DECRETO SOSTEGNI, NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (Dl. n. 41 del 22 marzo 2021), viene emesso da parte dell’Agenzia delle Entrate sotto forma di bonus a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti in Italia. La cifra del contributo viene determinata applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono pari o inferiori di €100.000,00;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra €100.000,00 e €400.000,00;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra €400.000,00 e €1.000.000,00;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 1.000.000,00 e €5.000.000,00;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra €5.000.000,00 e €10.000.000,00;
Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
- Per i soggetti che hanno attivato partita IVA fino al 31/12/2018, se la differenza media mensile del fatturato e i compensi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa (almeno del 30%), a tale importo si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;
- Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2019:
- Se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa (superiore o pari al 30%), a tale importo si applica la percentuale prevista, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo;
- Se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo di contributo.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Il contributo concesso va da un minimo di €1.000,00 per le persone fisiche e €2.000,00 per soggetti diversi dalle persone fisiche, e un massimo di €150.000,00.
L’erogazione del contributo viene effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto sia esso persona fisica o diverso dalla persona fisica, che ha fatto richiesta di contributo: in alternativa, su esplicita istanza del richiedente, può essere concesso nella sua totalità come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n.241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato solo in seguito ai controlli e agli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata del portale delle Agenzia delle Entrare, alla voce “Fatture e corrispettivi”.
Prima di procedere all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate verifica il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia esso intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Per accedere al contributo, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere Partita IVA attiva dal 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- Aver avuto ricavi o compensi non superiori a €10.000.000,00 nell’anno 2019;
- Aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile del 2019.
Il contributo può essere erogato anche ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA dal 1 gennaio 2019, seppur in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.
Non possono beneficiare del contributo:
- Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegno (prima del 23 marzo 2021);
- Soggetti che hanno attivato la Partita IVA dopo l’entrata in vigore del Decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
- Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art.162-bis del TUIR.
I contribuenti aventi diritto possono presentare istanza di candidatura dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021. Questa può essere presentata tramite:
- Procedura web dal portale dell’Agenzia delle Entrate alla voce “Fatture e corrispettivi”;
- Software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.
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