Piano Nazionale Industria 4.0: incentivi per la formazione specifica dei dipendenti
Il MISE ha istituito un piano che consiste nel credito di imposta fino al 40%, con tetto di spesa a 300mila euro per ogni impresa, per l’acquisizione di competenze utili alla trasformazione tecnologica e digitale. Il credito di imposta può essere usato esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
Possono accedere a questa misura tutte le imprese residenti in Italia, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali. Sono invece escluse le imprese in difficoltà.
Sulla Gazzetta Ufficiale il DM 4 maggio 2018 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico dà attuazione al Piano nazionale “Industria 4.0” previsto dalla legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017).
Usufruiscono del credito di imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Per accedere al credito di imposta, le attività di formazione devono essere disciplinate dai contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Il dipendente deve inoltre ricevere un attestato per la partecipazione all’attività formativa.
Sono ammissibili al credito di imposta le spese relative al costo aziendale per le ore o le giornate di formazione seguite dal dipendente. Il credito di imposta spetta anche se il dipendente è impegnato nell’attività formativa in qualità di docente o tutor.
È ammesso il cumulo con altre forme di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, a condizione che non si superino le intensità massime previste dal regolamento europeo 651/2014.
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