PROROGHE E DEROGHE ALLA NORMATIVA DEL SETTORE AGRICOLO
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato un nuovo decreto con il quale si concedono proroghe di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure adottate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In relazione al decreto n.911 del 14 febbraio 2017 per la presentazione delle domande di aiuto, le Regioni consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto da annuale a biennale e da biennale a triennale. Inoltre, il beneficiario potrà richiedere il pagamento in forma anticipata e apportare modifiche anche di natura strategica, limitatamente alla campagna 2019/2020. Per i beneficiari che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento, non si applicano le disposizioni previste dal decreto.
Per l’annualità 2020, non si applicano sanzioni per la parte relativa all’aggiornamento del fascicolo aziendale obbligatorio se la sua mancanza è stata causata dagli effetti della situazione sanitaria.
La misura di limitazione agli spostamenti adottata per il contenimento della pandemia da COVID-19 è considerata circostanza eccezionale ai fini dell’applicazione del paragrafo 7 dell’articolo 27 del regolamento UE n.2017/892, ove si prevede che i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell’azione “salvo in situazioni eccezionali”.
I controlli e le verifiche in loco previsti nell’ambito delle attività di controllo sono sospese fino al 31 dicembre 2020. Infine, per il calcolo della frequenza minima di tre anni per i controlli relativi alla verifica di sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle autorizzazioni per i centri di imballaggio delle uova, non è conteggiato il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorità per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19.
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