Possibili sgravi per l'assunzione di giovani eccellenze
Le aziende che assumono giovani eccellenze avranno diritto agli sgravi contributivi per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.
L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro.
Viene stabilito che lo sgravio sia cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime de minimis.
Il beneficio è concesso con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di cittadini con le specifiche di seguito dettagliate:
- laurea magistrale, ottenuta dal 1.01.2018 al 30.06.2019 con una votazione pari a 110 e lode, con una media ponderata (media relativa ai voti degli esami, ponderata in relazione al numero di crediti formativi universitari riconosciuto per ogni esame) pari ad almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età;
- dottorato di ricerca, ottenuto dal 1.01.2018 al 30.06.2019, prima del compimento del 34° anno di età.
Il beneficio non è circoscritto a determinati profili o mansioni, a parte l'esclusione del lavoro domestico.
Rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche:
- assunzione con contratto a tempo parziale (purché indeterminato), con proporzionale riduzione dell'importo dello sgravio;
- trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione).
Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito il beneficio in esame, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, nel 2019, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo.
Le fattispecie di esclusione o decadenza del beneficio sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo) e dalle ipotesi di cui all'art. 24, c. 4 D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012.
In particolare, in base a queste ultime, il beneficio decade:
- se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 anni nel caso delle piccole e medie imprese);
- se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione Europea, riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo;
- se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.
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