Verifiche ispettive sui tirocini formativi: istruzioni per gli ispettori del lavoro.
Verifiche ispettive sui tirocini formativi: istruzioni per gli ispettori del lavoro.
La recente circolare n. 8 del 18 aprile 2018, pubblicata dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, da al personale operativo alcune importanti indicazioni per l’attività ispettiva sui contratti di tirocinio.
Il tirocinio, infatti, si configura come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.
La verifica ispettiva, dunque, andrà a valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo da poter accertare che l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
A tal fine, dunque, riportiamo di seguito – a beneficio di imprese e consulenti che volessero attivare tirocini formativi – alcune ipotesi sanzionatorie in quanto violano la normativa regionale:
- il tirocinio non può essere attivato per attività ripetitive ed elementari, in quanto non abbisognano di formazione;
- il tirocinio non può essere attivato con soggetti percettori di disoccupazione o già occupati;
- deve essere formalizzato e sottoscritto il Piano Formativo Individuale, predisposto da un soggetto promotore (Ente di Formazione);
- il tirocinio non può essere attivato per sostituire personale dipendente;
- il tirocinio non può essere attivato con un soggetto che abbia già avuto tirocinio / contratto di lavoro subordinato / contratto di CO.CO.CO. con il soggetto ospitante negli ultimi due anni.
Per approfondire alleghiamo sul sito dell’Ente copia della Circolare INL n. 8 del 18/04/2018.
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